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Descrizione
Ai sensi dell’art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l’istituto della compensazione delle somma a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
Ai fini di cui al precedente comma 1:
- è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all’ufficio tributi una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, redatta su modello predisposto dal comune, e allegato al presente regolamento, dalla quale risultano: I. i tributi sui quali sono maturati i crediti d’imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo; II. i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l’esatto ammontare del credito compensato;
- la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
- nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
- la compensazione non è ammessa nell’ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo
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Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2024, 10:27